RSA ROMA

L’assistenza e l’attenzione all’anziano e al disabile

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Cosa è una RSA?

Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono presidi che offrono servizi a persone non autosufficienti sulla base dei modelli assistenziali adottati da ciascuna Regione. Le attività rivolte agli ospiti di tali strutture riguardano in particolare:

  • soggetti disabili fisici, psichici, sensoriali, o a lento recupero,
  • soggetti non assistibili a domicilio,
  • soggetti richiedenti un progetto riabilitativo individuale caratterizzato da trattamenti sanitari riabilitativi anche estensivi;

In relazione alla tipologia dei soggetti assistiti la durata del trattamento può essere anche “permanente”. Nelle R.S.A., a differenza della casa di riposo, trattandosi principalmente di ospiti non autosufficienti sono presenti un medico responsabile, assistente sociale, psicologa, dietista, personale infermieristico e di assistenza, personale di riabilitazione, di attività occupazionale e di animazione che assicurano una sorveglianza continua nelle 24 ore

Come si accede in RSA?

Il modulo di richiesta per il ricovero in RSA (da ritirare presso le ASL di Residenza) deve essere compilato, per la sua parte di competenza, dal Medico di medicina generale (MMG) del paziente e va presentato – unitamente al modulo di consenso informato – all’Ufficio RSA di Residenzialità Riabilitativa.

 

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Chi decide il ricovero in RSA?

L’accesso alle RSA è disposto dalla UNITA’ di VALUTAZIONE TERRITORIALE (U.V.T.) – una équipe multidisciplinare presente in ogni distretto ASL e composta da un medico, una figura infermieristica e un’assistente sociale, integrata dal MMG – la quale effettua una visita al paziente per la valutazione della sua non autosufficienza e per l’elaborazione di un programma assistenziale personalizzato di cure.
Oltre all’idoneità al ricovero, è sempre l’Unità di Valutazione Territoriale a stabilire – di concerto con il MMG del paziente e con il medico della RSA – la data di dimissione o l’eventuale proroga del periodo di permanenza nella RSA.

Quanto costa il ricovero in RSA?

E’ prevista a carico del paziente una partecipazione alla spesa di natura alberghiera (la parte sanitaria è a carico delle ASL) in misura variabile del livello di non autosufficienza medio-basso o medio-alto. La valutazione economica viene elaborata dalla Azienda ASL di residenza avendo calcolato l’importo in corrispondenza all’ISEE presentato al momento della richiesta.

Quali sono le caratteristiche di una RSA?

La finalità Istituzionale della RSA “Le RSA sono strutture sanitarie residenziali, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale, nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833”. (Regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1; art. 1) Nell’ambito delle RSA sono organizzati, ove possibile, anche servizi semiresidenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti”. (Regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1; art. 2) La RSA è articolata in nuclei: un nucleo di livello medio-basso assistenziale (R3, ex livello 2); un nucleo di livello medio-alto assistenziale (R2D, ex livello 3). Solo poche strutture, inclusa la nostra, hanno entrambi i nuclei consentendo così una maggiore continuità assistenziale nel caso di passaggio da un livello all’altro di assistenza. Nella struttura Le Querce, in ciascun nucleo gli ospiti sono accolti in camere da uno, due e/o tre posti letto, adeguate per superficie utile, nel rispetto della normativa vigente, dotate di servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza ed idonei a garantire la privacy di ogni singolo ospite e l’accesso ed il movimento di carrozzine. Nelle aree destinate alla residenzialità sono presenti i seguenti servizi comuni:

  • Sala da pranzo;
  • Sala TV dotata di arredi adeguati alle esigenze degli ospiti;
  • Armadi per la biancheria pulita;
  • Locali per servizi all’ospite (barbiere, parrucchiere, podologo);
  • Servizi igienici;
  • Angolo cucina.

Per le attività sanitarie sono previsti:

  • Ambulatorio – medicheria;
  • Palestra/fisioterapia.

Nell’ambito delle aree generali e di supporto sono presenti:

  • Ingresso;
  • Cucina attrezzata, dispensa e locali accessori;
  • Locali lavanderia;
  • Magazzini e Deposito;
  • Ufficio Direzione e Amministrazione;
  • Ufficio per il Coordinatore Sanitario e per il Medico Responsabile.

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Nelle aree dedicate alla socializzazione la struttura nel suo complesso ci sono:

  • Locali per attività varie (terapia occupazionale, musicoterapica, giochi, manualità ecc.);
  • Servizi igienici;
  • Locali di soggiorno ed angolo bar;
  • Luogo per il culto;
  • Camera mortuaria con sala dolenti;
  • Locali deposito per attrezzature, carrozzine, materiali di consumo.

Tutta la struttura risponde alla normativa vigente per ciò che riguarda vie di esodo, impianti tecnologici, ecc., nonché per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari. Ogni camera è dotata dei seguenti arredi:

  • Letto articolato regolabile anche in altezza, dotato di sponde retraibili, con relativo materasso e cuscino;
  • Armadio individuale;
  • Tavolo;
  • Una sedia per ciascun ospite;
  • Impianto di chiamata d’urgenza anche nei servizi igienici;
  • Barra individuale con illuminazione diretta e indiretta, prese di corrente;
  • Comodino con piano di servizio;

Per quanto riguarda materassi, guanciali e coperte devono essere utilizzati materiali ignifughi.

Come avviene l’ammissione in una RSA? Quali documenti occorrono?

L’accesso è disposto, come ricordato, dalla Azienda ASL di residenza, alla quale deve essere presentata la domanda, a seguito di valutazione multidimensionale dell’anziano fatta dalla Unità Valutativa Territoriale (U.V.T.).

L’U.V.T. stabilisce pertanto per ogni ospite il livello assistenziale e verifica il piano assistenziale individuale che deve essere attuato dalla RSA. La relativa documentazione deve essere presentata al momento dell’ammissione unitamente con:

  • Copia carta d’identità;
  • Libretto sanitario e libretto esenzione ticket qualora previsto;
  • Eventuale documentazione d’invalidità;
  • Dichiarazione medico curante di esenzione da malattie infettive;
  • Terapia del medico curante su documento, debitamente timbrato e firmato, con indicazione dei medicinali e degli orari di somministrazione;
  • Esami di laboratorio recenti;
  • Eventuali prescrizioni fisioterapiche;
  • Eventuali documentazioni di recenti dimissioni da Ospedali o altre strutture sanitarie.

L’U.V.T. potrà, nel tempo, proporre percorsi assistenziali alternativi ritenuti più rispondenti alla evoluzione delle condizioni di ogni singolo ospite, in un rapporto di fattiva collaborazione con lo staff assistenziale della Struttura che adotta ed aggiorna il Piano di Assistenza Individuale (PAI). L’U.V.T. assicura l’integrazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio e la previsione circa la durata della permanenza del residente in RSA. All’atto dell’ammissione, all’ospite, è assegnata una camera. Con la sottoscrizione delle condizioni contrattuali, ad ogni ospite e/o ai suoi familiari viene consegnata copia della Carta dei Servizi (Guida per Ospiti, Famigliari e Visitatori). Gli ospiti e/o i suoi familiari, al momento dell’ammissione sono sottoposti ad un colloquio con il Medico Responsabile, la Dirigente dell’Assistenza Infermieristica (DAI) e con una equipe assistenziale (formato da infermiere, operatore socio sanitario (OSS), fisioterapista) per la raccolta di tutte le informazioni utili alla definizione di un iniziale progetto assistenziale da monitorare e rivalutare nel tempo. In particolare, per ogni ospite ammesso, il Medico Responsabile, redige una cartella sanitaria nella quale saranno annotate: la diagnosi di ammissione, l’esame obiettivo, eventuali esami di laboratorio e specialistici già esistenti. Le informazioni raccolte saranno conservate con la necessaria riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Ogni ospite infine sarà iscritto in un apposito registro e la sua presenza verrà notificata, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. All’atto dell’ammissione ogni ospite dovrà indicare alla DAI e/o all’infermiere di turno il proprio medico di base, il cui nominativo sarà annotato nella cartella personale.

LISTA DI ATTESA RSA

La lista di attesa RSA è gestita dalla ASL RM4 – Distretto 3.

Per saperne di più…

Allo Stato compete la definizione degli obiettivi fondamentali avvalendosi del piano sanitario nazionale che definisce i livelli di assistenza e le aree d’intervento. Le Regioni, invece, responsabili dei piani sanitari regionali congruenti con quello nazionale, definiscono le priorità per il loro territorio e stabiliscono i modelli organizzativi. Le leggi regionali del Lazio. LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 1-09-1993 REGIONE LAZIO: Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI Le leggi Nazionali 1) Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”. 2) Decreto Ministero della sanità 29 gennaio 1992 “Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l’esercizio delle attività di alta specialità” 3) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone handicappate” 4) Atto d’intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27.3.92 5) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 6) Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994 “Approvazione del Piano Sanitario nazionale per il triennio 1994/1996” 7) Ministero della sanità: Linee guida n. 2/1994 del 5 aprile 1994 “Linee guida sugli istituti e centri per il recupero e la riabilitazione funzionale” 8) Decreto Ministero della sanità 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” 9) Legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” 10) Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” 11) Raccomandazione R (92) 6 Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa. Luciano Anna, Infermiera Piccinini Plinio, coordinatore assistenza Le Querce casa dei nonni”

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